Il Tribunale Amministrativo Regionale 
 
    Ha pronunciato la presente Ordinanza nel giudizio introdotto  con
il ricorso 3501/13, proposto da  Domenico  Vizzone,  Silvia  Petrini,
Lucia  Melito,  Michela  Damadei,  Anna  Maria  Palmigiano,   Achille
Collamarini,  Barbara  Lo  Zupone,  Dora  La  Motta,  Paolo  Morelli,
Stefania Sielo, Andrea  Mannucci,  Alessandro  Vannicola,  Gianfranco
Buonocunto, Ernesto Vetrano, Daniela  Attenni,  Guido  Berri,  Monica
Masala, Maria Mechilli, Andrea De Fonte, Vittorio  Scano,  Pierangelo
Ferranti, Maurizio Raimondo, Emilio Mancini, Natalia  Rotella,  Marco
Lombardi, Donatella Cannataro,  Marco  Annibali,  Renato  Di  Tomasi,
Valeria  Vizzone,  Andrea  Carnesi,  Marcello  De  Vito  e   Pasquale
Riccardi, tutti  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Galletti  e
Boschetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo  in  Roma,
via Lucrezio Caro 63; 
    Contro l'Amministrazione della Giustizia, in persona del ministro
pro tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, domiciliataria per legge; 
    Per l'annullamento dei decreti 29 marzo 2013, del presidente  del
Tribunale di Roma con i quali, tanto in materia  civile  che  penale,
sono state emanate disposizioni,  inerenti  alla  soppressione  della
Sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma, con efficacia gia'
dai mesi di aprile ovvero di maggio 2013. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
Giustizia; 
    Vista l'ordinanza cautelare 9 maggio 2013, n. 1851; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 8  maggio  2013  il
cons. avv. A. Gabbricci  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
    1.1. L'articolo unico della legge  14  settembre  2011,  n.  148,
stabilisce, al I comma, che il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo  sviluppo,  e'  convertito  in  legge,  con  le  modificazioni
riportate in allegato. 
    1.2. Il II comma, poi,  delega  il  Governo  ad  adottare,  entro
dodici mesi, «uno o piu' decreti  legislativi  per  riorganizzare  la
distribuzione sul territorio  degli  uffici  giudiziari  al  fine  di
realizzare  risparmi  di   spesa   e   incremento   di   efficienza»,
nell'osservanza dei principi e criteri direttivi di seguito elencati;
tra questi, la riduzione degli uffici giudiziari di primo  grado,  la
ridefinizione  dell'assetto  territoriale  degli  uffici  giudiziari,
anche requirenti e, per quanto d'immediato interesse in questa causa,
la soppressione ovvero la riduzione,  «delle  sezioni  distaccate  di
tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi». 
    1.3. La delega e' stata attuata, per quanto d'interesse,  con  il
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, che all'art. 1 sopprime
«i tribunali ordinari, le  sezioni  distaccate  e  le  procure  della
Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto»  -  e,
tra queste, la sezione distaccata di Ostia del Tribunale ordinario di
Roma - con efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in  vigore  del
decreto, avvenuta il 13 settembre 2012. 
    1.4.  Da  quest'ultima  data  sono  effettivamente  iniziati  gli
interventi  necessari  per  dare  attuazione  alla  disposizione  nel
termine stabilito; e, tra questi, i due decreti datati 29 marzo  2013
del presidente del Tribunale ordinario di Roma, con i quali e'  stata
avviata, e in parte realizzata, la soppressione della  sede  staccata
di Ostia. 
    1.5.1. Con riferimento al settore  civile,  il  relativo  decreto
stabilisce che: 
        a  partire  dal  1°  maggio  2013  tutte  le  cause   (civili
ordinarie, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, ricorsi  per  decreto
ingiuntivo,  procedimenti  speciali   di   sfratto,   procedure   per
accertamento tecnico preventivo, procedimenti speciali vari), fino ad
allora rientranti nella  competenza  territoriale  del  Tribunale  di
Ostia, sarebbero state iscritte nei registri della sede centrale  del
tribunale e assegnate ai relativi magistrati; 
    tutti i procedimenti  di  esecuzione  mobiliare  ed  immobiliare,
pendenti alla data del 1° maggio 2013 ed iscritti nei registri  della
sezione distaccata, sarebbero stati presi in carico dalla cancelleria
delle esecuzioni di Roma; 
    dalla data del 1° maggio 2013 gli ufficiali  giudiziari  operanti
sul i territorio della sezione distaccata  avrebbero  depositato  gli
atti di competenza presso la cancelleria della esecuzioni in Roma; 
        i  soli  procedimenti  di  volontaria  giurisdizione   e   di
competenza  del  giudice   tutelare   rientrante   nella   competenza
territoriale della sezione distaccata avrebbero continuato ad  essere
trattati costi' fino al 13 settembre. 
    1.5.2. Per quanto invece riguarda  il  settore  penale  e'  stato
disposto, tra l'altro, che dal 1° aprile 2013: 
    i  procedimenti  gia'  pendenti  (con  dibattimento  ancora   non
dichiarato aperto o comunque in  assenza  di  attivita'  istruttoria)
dinanzi alla Sezione distaccata sarebbero  stati  distribuiti  tra  i
magistrati della sede centrale di Roma; 
    le convalide degli arresti ed i successivi riti  direttissimi  si
sarebbero svolti esclusivamente presso la sede centrale di Roma. 
    2.1. I due provvedimenti  sono  stati  impugnati  dai  ricorrenti
elencati  in  epigrafe,  in  gran  parte   avvocati   che   gravitano
prevalentemente sulla sede  distaccata  di  Ostia  (solo  Lo  Zupone,
Morelli Vetrano e Riccardi si presentano come consulenti, e  la  loro
legittimazione  a  ricorrere  verra'  stabilita  nel  prosieguo   del
giudizio),  con  l'atto  in  esame,  e  ne  e'  stata  richiesta   la
sospensione cautelare, che il Collegio ha  concesso  con  l'ordinanza
cautelare 9 maggio 2013, n. 1851. 
    2.2. Dopo aver affermato che i nuovi atti,  per  i  loro  effetti
potenzialmente irretrattabili, e per l'aggravio che  determinano  per
l'attivita' professionale svolta dai ricorrenti, sono  produttivi  di
danno grave ed  irreparabile,  l'ordinanza,  quanto  al  fumus  bonis
iuris, rappresenta che la disposizione di delega, di cui al  ripetuto
articolo unico della legge 148/11, e' di dubbia costituzionalita'. 
    2.3. Cosi', di seguito, il  provvedimento  cautelare  preannuncia
che,  con  separata  ordinanza,  il  Collegio  avrebbe  sollevato  la
relativa questione innanzi alla  Corte  costituzionale:  da  cio'  la
decisione di sospendere i decreti presidenziali del  29  marzo,  sino
all'esito del giudizio  incidentale  di  costituzionalita'  proposto,
riservando al seguito gli  ulteriori  provvedimenti  cautelari  e  di
merito. 
    3.1.1. Il presente provvedimento e', per  l'appunto,  l'ordinanza
di rimessione preannunciata. 
    3.1.2. Per vero, appare poco meno che superfluo  giustificare  la
rilevanza della questione: e' evidente, infatti, come i provvedimenti
gravati, e, con essi, l'intero  progetto  di  riorganizzazione  degli
uffici giudiziari,  poggiano  sulla  delega  contenuta  nell'articolo
unico, II comma, della legge 148/11. 
    3.1.3. Un'ampia,  giustificazione  (sia  pure  nel  rispetto  del
dovere di sinteticita' per i provvedimenti giurisdizionali) richiede,
invece, la valutazione di non manifesta, infondatezza operata,  quale
desunta dai motivi di  ricorso  che  in  piu'  punti,  e  sotto  piu'
aspetti,  censurano   appunto   d'incostituzionalita'   la   ripetuta
disposizione. 
    3.2.1. Ebbene, e' convinzione  del  Collegio  che  l'art.  1,  II
comma,  della  legge  148/11,   violi,   anzitutto,   la   disciplina
costituzionale  per  la  formazione  e  l'approvazione  delle   leggi
ordinarie, e, segnatamente, la riserva di procedura ordinaria per  la
delegazione legislativa (art. 72 Cost.). 
    3.2.2. Inoltre, la disposizione  contrasta  con  le  norme  della
Carta fondamentale che disciplinano gli atti aventi forza  di  legge,
provvisoriamente  adottati  dal  Governo,  e  la  relativa  legge  di
conversione (art. 77 Cost.),  secondo  l'interpretazione  che  ne  e'
stata data dalla Corte costituzionale, principalmente  attraverso  le
sue sentenze 23 maggio 2007, n. 171, e 16 febbraio 2012, n.  22:  si'
che se ne puo' icasticamente parlare come di una «norma intrusa». 
    3.3.1. Invero, con la sentenza 171/07 - confermata, negli  stessi
termini, dalla pronuncia 16  aprile  2008,  n.  128  -  la  Corte  ha
anzitutto stabilito di poter verificare, nel corso  del  giudizio  di
costituzionalita',  incidentale  o  principale,  se  le  disposizioni
contenute  in  un  decreto  legge,  posseggano  i   requisiti   della
straordinaria necessita' e urgenza, ed eventualmente  annullarle,  se
lo scrutinio avesse esito sfavorevole, e cio'  anche  se  il  decreto
legge, il quale reca tali disposizioni, sia stato convertito. 
    3.3.2. In questo caso, il difetto dei presupposti per  il  primo,
si traduce in un  vizio  in  procedendo  della  relativa  legge,  che
pertanto non ha  efficacia  sanante,  poiche'  cio'  equivarrebbe  ad
attribuire al  legislatore  ordinario  il  potere,  in  concreto,  di
alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento  e
del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie. 
    3.4.1.  La  sentenza  22/12  ha  invece  delimitato  i  possibili
contenuti delle leggi di  conversione,  dichiarando  incostituzionali
alcune previsioni, introdotte nel testo del decreto legge  nel  corso
del relativo iter parlamentare. 
    Nel caso, si trattava di disposizioni, le quali  stabilivano  una
disciplina di contenuto generale e ordinamentale, del  tutto  slegata
da contingenze particolari, e, dunque, tanto  estranea  alla  materia
disciplinata da altre  disposizioni  del  decreto-legge  in  cui  era
inserita,  quanto  priva   del   requisito   della   straordinarieta'
necessita' e d'urgenza di provvedere: tale, insomma, che se contenuta
originariamente  nel  testo  del  decreto,  avrebbe   dovuto   essere
dichiarata incostituzionale, secondo le  decisioni  della  Corte  qui
appena ricordate. 
    3.4.2.  Proprio  tali  decisioni,  secondo  la  sentenza   22/12,
collegano  il  riconoscimento  dei   presupposti   di   straordinaria
necessita' ed urgenza, di  cui  all'art.  77,  II  comma,  Cost.,  ad
un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un  decreto-legge,  o
dal punto di vista oggettivo  e  materiale,  o  dal  punto  di  vista
funzionale e finalistico. 
    L'urgente   necessita'   puo'   riguardare   piu'   disposizioni,
accomunate dalla  natura  unitaria  delle  fattispecie  disciplinate,
ovvero anche dall'intento di  fronteggiare  situazioni  straordinarie
complesse  e  variegate,  che  richiedono  interventi  oggettivamente
eterogenei,  afferenti  quindi  a  materie  diverse,  ma  indirizzali
all'unico  scopo  di   approntare   rimedi   urgenti   a   situazioni
straordinarie venutesi a determinare. 
    3.4.3. Cosi', l'inserimento di norme,  eterogenee  all'oggetto  o
alla finalita' del decreto, spezza il legame logico-giuridico tra  la
valutazione d'urgenza, fatta dal Governo, ed il provvedimento emesso:
il  presupposto  del  caso  straordinario  di  necessita'  e  urgenza
«inerisce sempre e soltanto al provvedimento  inteso  come  un  tutto
unitario, atto normativo fornito di  intrinseca  coerenza,  anche  se
articolato e differenziato al suo interno». 
    3.4.4. Ora, e questo  e'  il  profilo  d'immediata  rilevanza  in
causa, secondo la stessa sentenza 22/12 la necessaria omogeneita' del
decreto-legge, la cui  interna  coerenza  va  valutata  in  relazione
all'apprezzamento politico, operato dal  Governo  e  controllato  dal
Parlamento, del singolo caso straordinario di necessita'  e  urgenza,
deve essere osservata dalla legge di conversione. 
    Gli emendamenti, estranei all'oggetto e alle finalita' del  testo
originario, non sono dunque consentiti dall'art. 77, II comma, Cost.,
il  quale  istituisce  un  nesso  di  interrelazione  funzionale  tra
decreto-legge  e  legge  di  conversione,   «caratterizzata   da   un
procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». 
    3.5.1. Anzitutto, invero, il disegno di legge per la  conversione
del decreto-legge appartiene alla competenza riservata  del  Governo,
che, ex art. 77, II comma, Cost.  deve  presentarlo  alle  Camere  il
giorno stesso dell'emanazione dell'atto normativo urgente, e  queste,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono  entro
cinque giorni. 
    Inoltre,  in  coerenza  con  la  necessaria   accelerazione   del
procedimento, imposta dalla Costituzione, i regolamenti delle  Camere
prevedono norme specifiche, mirate a  consentire  la  conversione  in
legge entro il termine costituzionale di sessanta giorni. 
    3.5.2. Il  Parlamento,  prosegue  la  decisione,  e'  chiamato  a
convertire in legge, o  meno,  un  atto,  unitariamente  considerato,
contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per  la  natura
stessa delle fattispecie regolate, o per la finalita' che si  intende
perseguire,  e  l'innesto  nell'iter  di  conversione  dell'ordinaria
funzione legislativa puo' certamente essere effettuato,  per  ragioni
di economia  procedimentale,  a  patto  di  non  spezzare  il  legame
essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. 
    Se tale  legame  viene  interrotto,  si  realizza  la  violazione
dell'art. 77, II comma, Cost., a causa dell'uso improprio,  da  parte
del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con
speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico  di  convertire  o
meno in legge il decreto che le viene sottoposto. 
    4.1. Orbene, questo Collegio ritiene che due siano  gli  elementi
essenziali, che si possono trarre dal precedente  compendio,  e  che,
integrati dalle considerazioni che seguiranno, conducono  a  ritenere
incostituzionale la disposizione in esame. 
    4.2.1. Anzitutto, le norme della Costituzione  che  disciplinano,
agli artt. 70 segg., la formazione delle leggi e  degli  atti  aventi
analoga forza primaria, considerano il decreto legge e la  successiva
legge di conversione come due fasi di un procedimento unitario per la
formazione degli atti aventi forza e valore di legge. 
    Si tratta, per  vero,  di  un  procedimento  eccezionale  perche'
derogatorio, rispetto alla regola fondamentale e prevalente, la quale
assegna la funzione legislativa  alle  Camere,  che  in  concreto  la
esercitano  secondo  le  proprie  norme  interne,  e,  comunque,  nel
rispetto delle previsioni contenute dall'art. 72 Cost.: tra queste  -
e se vedra' meglio la rilevanza  piu'  oltre  -  quella  per  cui  la
procedura normale di esame e di approvazione diretta, da parte  delle
Camere, e' sempre adottata, tra gli altri, per i disegni di legge  in
materia di delegazione legislativa. 
    4.2.2.  Cosi',  la  legge  di  conversione,  nel  modificare   le
previsioni del decreto legge, per osservare tanto l'art.  72,  quanto
l'art.  77  della  Costituzione,  non  potra'   comunque   introdurre
disposizioni estranee alla materia disciplinata  dal  decreto  legge,
ovvero prive del requisito della straordinaria necessita' ed  urgenza
di provvedere, ma  dovra'  invece  operare  nel  rispetto  di  questo
duplice limite. 
    4.3. Un limite, occorre aggiungere, che sarebbe invece facilmente
eludibile  se  il  vincolo  -   e   il   conseguente   controllo   di
costituzionalita' - si riferisse solo alle norme che non fossero  del
tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d'urgenza. 
    Invero, a parte l'incertezza del criterio, si  giungerebbe  cosi'
al paradosso che la norma  aggiunta  totalmente  eterogenea  -  cioe'
quella che  massimamente  si  pone  in  contrasto  con  il  contenuto
prescritto per gli atti normativi, appartenenti  al  procedimento  di
decretazione d'urgenza; quale  stabilito  dalla  relativa  disciplina
costituzionale - sfuggirebbe alle regole poste dalla Costituzione, e,
cosi', anche a quelle che  disciplinano  la  formazione  delle  leggi
ordinarie, cui la legge di conversione fa eccezione, anche secondo  i
regolamenti parlamentari, i quali (art. 96 bis del regolamento  della
Camera,  art.  78  del  regolamento  del  Senato)   ne   disciplinano
autonomamente  le  procedure  per  l'approvazione,  privilegiando  la
celerita', per le ragioni gia' illustrate. 
    5.1.1. Orbene, la disposizione, di cui alla legge n.  148/11  qui
in esame, e' eterogenea rispetto al contenuto  del  decreto-legge  n.
138/11, sia nel testo originario,  sia  in  quello  modificato  dalla
legge di conversione, e cio' e' confermato nel fatto  che  lo  stesso
art.  2,  II  comma,  nel  delegare  il  Governo,  fa   espressamente
riferimento al «perseguimento delle finalita' di cui  all'articolo  9
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»: e, dunque, ad  un
atto normativo affatto  diverso  che,  peraltro,  contiene  norme  di
massima,  riguardanti  «Fabbisogni  standard,   spending   review   e
superamento della spesa storica delle Amministrazioni  dello  Stato»,
senza nessun riferimento all'organizzazione della giustizia. 
    5.1.2. Si puo' cosi' costatare una prima violazione dell'art.  77
Cost., secondo l'interpretazione fissata dalla sentenza  22/12  della
Corte costituzionale: la norma in questione e',  per  l'appunto,  una
disposizione estranea al contenuto  del  decreto  legge,  oggetto  di
conversione. 
    5.2.1. Per altro verso, poi,  appare  evidente  come  una  delega
legislativa difetti intrinsecamente dei presupposti di  cui  all'art.
77, II comma, Cost. 
    5.2.2. Invero, i casi di straordinaria necessita' e  di  urgenza,
per  essere  tali,  sono  quelli   che   impongono   una   disciplina
immediatamente e direttamente  operante  su  avvenimenti  concreti  e
determinati,  che  la  vigente  legislazione  non  e'  in  grado   di
affrontare, e che l'iter legislativo  ordinario  non  puo'  risolvere
tempestivamente. 
    5.2.3.  Al  contrario,  una  legge  di  delega,  per  tale,   non
fronteggia direttamente alcuna situazione, ma avvia  un  procedimento
di formazione normativa,  di  durata  prestabilita,  solitamente  non
particolarmente breve - un anno, nel caso  in  esame  -  destinato  a
sfociare in  una  disciplina  di  carattere  generale,  all'esito  di
un'articolata e ponderata valutazione degli interessi  rilevanti  nel
settore interessato: disciplina che,  comunque,  potrebbe  anche  non
intervenire, che' notoriamente non poche sono le deleghe  legislative
scadute, senza che i relativi decreti delegati siano stati emanati. 
    5.2.4. Non e' dunque revocabile in dubbio che la legge di  delega
costituisce una fonte normativa inconciliabile  con  la  decretazione
d'urgenza, e la relativa disciplina di  conversione:  e  da  cio'  un
secondo profilo di contrasto tra la disposizione in  esame  e  l'art.
77, II comma, Cost. 
    6.1.1. Per altro verso, poi, si e' gia'  rammentato  come  l'art.
72,  u.c.  Cost.,  imponga  la  procedura  normale  di  esame  e   di
approvazione diretta per i disegni di legge in materia di delegazione
legislativa. 
    6.1.2. Ora, come si e' visto,  la  legge  di  conversione  segue,
tanto secondo la disciplina dell'art.  77  Cost.,  quanto  secondo  i
regolamenti parlamentari, un iter diverso da quello normale,  e  cio'
e' avvenuto, naturalmente, anche per l'art. 1, II comma, della  legge
n. 148/11, tanto piu' che la delega al Governo  e'  stata  introdotta
con un emendamento, presentato dallo  stesso  Governo  per  la  prima
volta in aula, sostitutivo dell'articolo unico del disegno di  legge,
e sul quale e' stata posta la  questione  di  fiducia  (cfr.  per  il
Senato il resoconto stenografico della seduta 7  settembre  2011,  n.
600; e, per la Camera, quello della seduta di martedi'  13  settembre
2011, n. 517). 
    6.1.3. Una procedura, questa, consentita soltanto per la legge di
conversione, ma che ha condotto alla promulgazione di  una  legge  di
delega, esaminata e approvata in forma  diversa  da  quella  normale,
cosi' violando il ripetuto disposto dell'art. 72, u.c., Cost. 
    6.2. Tale conclusione, peraltro, non viene certamente meno,  solo
perche' la disposizione di delega  e'  formalmente  contenuta  in  un
comma distinto da quello che dispone la conversione. 
    Un mero accorgimento grafico non basta evidentemente a eludere le
norme della  Costituzione  e  la  giurisprudenza  della  Corte  prima
richiamata:  unica,  invero;  e'  la  fonte  della  delega  e   della
conversione, sicche' a questa ed  a  quella  dovranno  applicarsi  le
stesse regole, ed accertarsi la conseguente violazione degli artt. 72
e 77 Cost. 
    7. In conclusione, sussistono i presupposti di rilevanza e di non
manifesta  infondatezza  che  impongono  al  Collegio  di   sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, II comma, della
legge n. 148/11, per contrasto con gli artt. 72, IV comma, e  77,  II
comma, della Costituzione. 
    8.  Restano  riservati  all'esito  del  giudizio  incidentale  di
costituzionalita' i provvedimenti definitivi sulla fase cautelare del
giudizio principale, compresi quelli sulle spese.